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Responsabile tecnico temporaneo: novità per Acconciatura ed Estetica Consentita la nomina temporanea in caso di assenza per comprovati motivi di salute
Con il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (PNRR 3) è stata introdotta una misura di semplificazione volta a garantire la continuità delle attività di acconciatura ed estetica in caso di assenza del responsabile tecnico. Le modifiche intervengono sulla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e sulla Legge 17 agosto 2005, n. 174.
La norma consente all’impresa del settore acconciatura ed estetica di nominare un responsabile tecnico temporaneo individuandolo tra un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore già inserito nell’organizzazione aziendale, purché in possesso di almeno tre anni di esperienza professionale nel ramo di attività di riferimento e della qualifica professionale di base. Non è richiesta l’abilitazione completa ordinariamente prevista per il ruolo.
La sostituzione può avvenire per un periodo non superiore a trenta giorni per qualsiasi impedimento. L’eventuale proroga fino a un massimo di novanta giorni è ammessa esclusivamente per COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE, che devono essere debitamente documentati.
Il periodo di incarico del sostituto deve essere tempestivamente comunicato allo SUAP e alla Camera di Commercio territorialmente competente. Non è previsto alcun procedimento autorizzatorio preventivo, in coerenza con la finalità della norma di evitare sospensioni dell’attività per ragioni formali.
Gli uffici CNA restano a disposizione per chiarimenti.
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