Rivendite di stampa e quotidiani: Novità DL liberalizzazioni

Il decreto liberalizzazioni (DL 1/2012) ha introdotto nuove modalità di vendita, integrando quelle già previste all'art. 5 del Dlgs 170/2001; sono state infatti, aggiunte all'art. 5 le lettere e) f) e g) e un'ulteriore lettera f).

Nello specifico le novità principali sono:

  • la possibilità per gli edicolanti di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori ed inoltre potranno vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente;
  • potranno praticare sconti sulla merce venduta e potranno defalcare, il valore del materiale acquistato in conto vendita e poi restituito, a compensazione di future anticipazioni fatte al distributore;
  • in caso di ingiustificata mancata fornitura dei giornali da parte del distributore alle edicole si configurerà una pratica commerciale sleale e pertanto perseguibile secondo la normativa vigente in materia.
  • le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie a quanto indicato all'art. 5, sono nulle e non viziano il contratto in essere.

Di notevole importanza risulta essere la lettera e) nella parte in cui consente agli edicolanti la vendita di qualsiasi prodotto.

Questa libertà di vendita fa cadere i presupposti che sono alla base della distinzione tra punto vendita esclusivo e non esclusivo; infatti nel punto esclusivo è consentita la vendita generale di stampa e quotidiani mentre in quello non esclusivo, oltre ai prodotti che già possono vendere sono autorizzati anche alla vendita della stampa.

Pertanto essendo il titolo dell'art. 5 "modalità di vendita" della stampa quotidiana e periodica riferito sia ai punti esclusivi sia ai punti non esclusivi, si deve ritenere che automaticamente non abbia più senso la distinzione tra punti esclusivi e punti non esclusivi.

La mancanza di differenziazione tra le due tipologie di vendita previste dal Dlgs n° 170/2001 e le intervenute modifiche alla programmazione da parte della L. n° 214/2011 (Manovra Monti) e soprattutto da parte del DL n° 1/2012 fanno ritenere che l'attivazione di un punto vendita esclusivo o non esclusivo ad oggi possa avvenire indistintamente mediante presentazione di segnalazione certificata.

Rimaniamo pertanto in attesa, che i legislatori regionali approvino eventualmente propri provvedimenti normativi di programmazione delle attività di vendita della stampa, provvedimenti i cui principi dovranno comunque essere rispondenti ai principi generali di libertà di concorrenza, libertà di accesso all'attività economica e pari opportunità (affermati all'art. 1 del DL n° 1.2012 e dall'art. 34 della legge n° 214/2011).


 


 

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