Sostituzione della maternità e flessibilità del congedo di maternità

(Lavoro e contrattualistica)

L'assunzione di lavoratrici/ori con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici/ori in congedo può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo stesso, fatti salvi periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (art.4, D.lgs. n.151/01).

L'INPS ha chiarito (msg. 1382 del 20.01.11) che in questi casi, lo sgravio contributivo che spetta alle aziende con meno di venti dipendenti, va riconosciuto anche nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo di maternità e lo comunichi al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto, prolungando così il periodo di affiancamento oltre il mese previsto dalla norma.

Si rammenta che le lavoratrici hanno la possibilità (art.20, D.lgs. n.151/01 – cfr. "vedi anche"), previa apposita autorizzazione medica da rilasciarsi entro il termine del 7° mese, di continuare a lavorare anche nell'8° mese di gravidanza, per poi astenersi dal lavoro nel mese che precede il parto e nei quattro successivi.  

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