Split payment IVA Ok dalla Ue, ma fino al 31 dicembre 2017 e con la garanzia di rimborsi più rapidi per le imprese fornitrici

Il primo lasciapassare all’applicazione dello split payment, ricevuto a giugno dal governo Italiano, (vedi news 15 giugno 2015) è ormai definitivo. La proposta della Commissione Europea è stata confermata dal Consiglio UE che, con Decisione 14 luglio 2015, n. 1401, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (Serie L n. 217 del 18 agosto 2015), ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Si tratta, come è noto, di una misura antievasione introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (comma 629, lettera b, art. 1, Legge 190/2014) in base alla quale, con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, e sempre che non si tratti di operazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, l’IVA addebitata in fattura dovrà essere versata all’erario direttamente  dall’amministrazione acquirente (art. 17-ter DPR 633/1972). Il fornitore della PA, dunque, incasserà soltanto il corrispettivo, ma non l’imposta indicata in fattura. Da qui, scissione dei pagamenti.

Poiché tale meccanismo deroga all’ordinario funzionamento di applicazione dell’IVA stabilito dalla direttiva comunitaria 2006/112/CE era necessario attendere l’autorizzazione da parte dell’UE.

La deroga, adesso, è stata autorizzata. Si tratta, però, di un’autorizzazione temporanea, concessa fino al 31 dicembre 2017 e con effetto retroattivo a decorrere dal 1 gennaio 2015. Successivamente, l’Italia ha assicurato che non richiederà il rinnovo dell’autorizzazione alla misura di deroga prevedendo di poter arginare i fenomeni evasivi e le frodi IVA attraverso l’uso della fatturazione elettronica, obbligatoria già dal 31 marzo 2015 nei rapporti commerciali con la PA.

Lo split payment non piace alle imprese e la sua entrata in vigore è stata fortemente contrasta dalla CNA (vedi azioni CNA). Apprezziamo, tuttavia, la condizione posta dal Consiglio UE che obbliga l’Italia a trasmettere alla Commissione, entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello split payment, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso. Tale condizione, infatti, risponde all’esigenza di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, per effetto dello split payment, non incassando più l’IVA dovuta sulle operazioni rese alla PA, troveranno maggiori difficoltà ad esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti, con conseguente formazione cronica di crediti IVA verso l’erario.


 

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